Il “decreto Cutro” è inutile per “l’ordinata e sostenibile gestione dei flussi migratori”

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Il “decreto Cutro” (decreto legge 20/2023) contenente “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e contrasto all’immigrazione irregolare”, già approvato in Senato nei giorni scorsi, ha terminato il  suo iter di conversione in legge alla Camera (dove il Governo aveva posto la fiducia) anche se sarà necessario un correttivo ad una norma introdotta al Senato che potrebbe creare problemi sulle domande di protezione internazionale.

L’obiettivo sarebbe quello di riportare l’intero sistema nazionale ad una gestione ordinata e sostenibile dell’immigrazione basata su canali legali di ingresso, sul contrasto ai trafficanti di esseri umani (inasprimento delle pene, già particolarmente elevate, per gli scafisti che sono l’anello debole delle organizzazioni criminali) e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali.

“Disinnescare l’equazione automatica tra salvataggio in mare degli immigrati e il loro sbarco e ingresso nel nostro Paese” era quanto scriveva Piantedosi nel 2018 (in quel periodo Capo di Gabinetto dell’allora ministro dell’interno Salvini) in una circolare inviata a tutti i Prefetti in cui venivano illustrati i punti salienti del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132) sempre in tema di immigrazione e sicurezza pubblica con cui, tra l’altro veniva “razionalizzato” l’istituto della “protezione umanitaria”, non ritenuto un adeguato strumento di integrazione.

Anche in quel periodo, come negli anni seguenti, era stato rilanciato (e come sempre ignorato) in Europa, il tema della ripartizione di migranti tra Stati membri a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, in base al principio di solidarietà stabilito dagli stessi Trattati europei (art.80, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Nella prospettiva di “un imprescindibile superamento di un “diritto di permanenza” determinatosi de facto (Corte dei Conti, deliberazione n.3/2018) veniva ritenuto necessario “razionalizzare” la “protezione umanitaria “divenuta una figura dai contorni indistinti, oggetto di applicazione disarmonica sul territorio nazionale” e non considerata un adeguato strumento di integrazione.

In realtà era una misura residuale del sistema nazionale di protezione, rivolta a persone in condizioni di vulnerabilità ed esposte, nel proprio Paese, a violazione di diritti fondamentali, alle quali non poteva essere riconosciuto uno status “ordinario”.

Fatto sta che l’istituto della protezione umanitaria non fu propriamente abrogato, ma spezzettato nei vari permessi “per casi speciali” (cure mediche, protezione sociale per le vittime di violenza o di grave sfruttamento, atti di particolare valore sociale, sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo processo penale).

Il c.d. decreto Cutro, con lo scopo di limitare il riconoscimento di permessi di soggiorno che non siano collegati all’attività lavorativa, modifica anche l’art.19 comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione (“per evitare interpretazioni che portano ad un suo allargamento improprio”, comunicato stampa del CDM del 9 marzo 2023) prevedendo che la tutela del diritto all’integrità della vita privata e familiare non siano più elementi sufficienti ad impedire l’espulsione o il respingimento dello straniero dal territorio nazionale.

Resta salvo il divieto di rimpatrio verso Stati in cui lo straniero rischi di subire torture o trattamenti inumani, ovvero, dove siano perpetrate gravi  e sistematiche violazioni dei diritti umani).

Vengono, tuttavia, già mossi diversi rilievi in merito alla legittimità costituzionale del “decreto Cutro” che limiterebbe i diritti alla vita privata e familiare, violando così gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

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