
La responsabilità civile dei magistrati, tema che riemerge sempre nei periodi di crisi, come il nostro, quando si rompono i meccanismi di equilibrio che assicurano l’armonia nel sistema democratico di un paese, è uno dei nodi della riforma della giustizia annunciata dal Governo ed inserita nel documento delle dodici “linee guida”, presentato nei giorni scorsi. Si parla di un ampliamento della responsabilità, dell’ azione di rivalsa dello Stato nei confronti di giudici e pubblici ministeri con l’aumento, da un terzo alla metà dello stipendio che il magistrato dovrebbe restituire in caso di risarcimento dovuto alla condanna. C’è chi proponeva addirittura l’azione risarcitoria diretta nei confronti dei giudici. In realtà la responsabilità dello Stato è la naturale esplicazione del principio della responsabilità della Pubblica Amministrazione per l’operato dei suoi organi e per le sue stesse carenze organizzative. Una tale visione colloca ancora il “giudice funzionario” nello Stato apparato, diversamente dall’alternativa, più ambiziosa e auspicabile, del “giudice professionale”, che è fuori dall’apparato statale e che si pone come barriera e limite al potere. La questione è molto delicata perché è fondamentale salvaguardare l’indipendenza dei magistrati, nonché l’autonomia e la pienezza nell’esercizio della funzione giudiziaria. Serio il rischio di utilizzare l’istituto della responsabilità civile, che si sta cercando di modificare, per renderlo uno strumento continuo di pressione sui magistrati.
E’ l’ultima cosa di cui il nostro mal ridotto paese ha bisogno. Il dubbio rimane, anzi è aumentato, dopo aver ascoltato, un paio di sere fa, nelle trasmissione televisiva In Onda, il ministro della giustizia Orlando, che non è stato, questa volta, convincente sul punto. La responsabilità civile dei magistrati (di tutti, dalle
magistrature ordinarie a quelle speciali) che è già prevista, per dolo, colpa grave o diniego di giustizia, dalla legge 13 aprile 1988, n.117, verrebbe estesa ai casi di “violazione manifesta delle norme applicate” e a quelli di “manifesto errore nella valutazione dei fatti e delle prove”. Formulazioni che appaiono molto generiche e che potrebbero condizionare fortemente l’esercizio della giurisdizione. Genericità che non vi è stata con la legge 1988/117 in cui le (quattro) fattispecie di colpa (art.2 comma3) sono tassative, e hanno una loro circoscritta individuazione anche attraverso la negligenza inescusabile (art.2 comma 3 l
ettera c), la specifica e circostanziata delimitazione della responsabilità per “diniego di giustizia” (art.3). L’esclusione, poi, dalla responsabilità della attività in
terpretativa di norme e di valutazione del fatto o delle prove (art.2 comma 2) da parte del magistrato, è volta ad evitare scelte interpretative accomodanti o decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in lite. In questo senso anche le valutazioni della Corte Costituzionale (sentenza n.18/1989) chiamata ad esaminare le numerose eccezioni di legittimità, che furono sollevate sollevate nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge n.117.
Cosa accadrà quando, se dovesse essere approvato il disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento, verrà introdotta la responsabilità collegata alla erronea valutazione del fatto o delle prove se ciò fosse imputabile al sovraccarico di lavoro o alla disorganizzazione dell’ufficio per la scarsità di risorse? Cosa accadrà quando i giudici saranno psicologicamente dissuasi dall’adottare provvedimenti identici o anche solo analoghi a quelli adottati in precedenza e per i quali sia stata promossa azione risarcitoria? Quanti magistrati si sentiranno spinti ad aderire a giurisprudenze consolidate per mettersi al riparo da responsabilità? E’ l’ampliamento della responsabilità civile dei magistrati il problema più importante della asfittica macchina della giustizia italiana? O è solo la risposta (di una parte) della pessima classe politica allarmata dall’espansione dell’intervento giudiziario nei confronti della Pubblica Amministrazione e della criminalità economica in generale? Il cattivo funzionamento della complessa macchina giudiziaria non dipende dalla responsabilità del giudice che, isolata dagli altri problemi, rischia di essere strumentalizzata a danno dei cittadini che, come sempre, finiscono per essere emarginati nella strategia di una lotta tra poteri dello Stato.



